Iva mensile e Iva trimestrale, differenze, soggetti obbligati

Nadia Pascale

19 Dicembre 2023 - 14:41

I contribuenti possono scegliere se effettuare i versamenti Iva mensili o trimestrali? In quali casi si esercita l’opzione per l’Iva trimestrale e quali interessi sono dovuti?

Iva mensile e Iva trimestrale, differenze, soggetti obbligati

L’Iva è l’Imposta suo valore aggiunto, la regola generale è che essa sia versata mensilmente, entro il 16 di ogni mese per le operazioni soggette a Iva compiute nel mese precedente. Vi sono però delle eccezioni, infatti alcuni contribuenti possono scegliere di versare l’Iva trimestralmente, quindi ogni 90 giorni.

Vedremo ora quali contribuenti possono esercitare l’opzione per l’Iva trimestrale, come fare, quali sono le scadenze e gli interessi applicati.

In generale, l’azienda o il professionista che effettua una vendita o una prestazione di servizi addebita l’Iva al cessionario, cioè il cliente, la riscuote e la versa per conto di costui. L’Iva infatti è un’imposta indiretta sui redditi applicata sui consumi. Non colpisce il negoziante o il professionista, che sia un avvocato, un medico, un architetto o altro professionista, ma colpisce il consumatore finale. Nel caso in cui ci siano più passaggi, ad esempio il commerciante compra all’ingrosso e rivende al dettaglio, l’Iva pagata al cedente, cioè al “produttore” diventa un credito Iva.

Attraverso la liquidazione Iva i soggetti tenuti al versamento, calcolano l’Iva a debito e l’Iva a credito, fanno la differenza e versano il dovuto. Deve essere ricordato che per alcune operazioni l’Iva versata è indetraibile e di conseguenza non costituisce un credito Iva.

In quali casi si versa l’Iva mensile e in quali l’Iva trimestrale? Ecco come funzionano le liquidazioni Iva.

Iva mensile e Iva trimestrale: limiti, interessi e opzione

Possono scegliere di versare l’Iva trimestrale i contribuenti che nell’anno precedente abbiano realizzato un volume d’affari, inteso come l’ammontare delle cessioni di beni o servizi scorporate dalle variazioni in diminuzione e dalle imposte, non superiore a 500.000 euro.
Il limite di 500.000 euro è valido per professionisti, lavoratori autonomi o imprese coinvolte nella erogazione di servizi, negli altri casi il limite viene innalzato a 800.000 euro.

Dal calcolo del limite sono esclusi i beni ammortizzabili e i passaggi di contabilità. I limiti ora visti sono stati introdotti con la legge di Bilancio per il 2023, in precedenza le soglie erano fissate rispettivamente a 400 mila euro e 700 mila euro.

L’opzione per l’Iva trimestrale deve essere esercitata in sede di dichiarazione dei redditi compilando il quadro VO e ha effetto fino alla revoca esplicita, quindi il contribuente sceglie di non versare più l’Iva trimestrale ma mensile, oppure nel caso in cui siano superati i limiti fissati per legge.

Ricordiamo che chi sceglie la liquidazione trimestrale dovrà pagare un interesse dell’1% sulle somme.

Eccezione ai limiti per l’Iva trimestrale

In base all’articolo 74 del Dpr 633 del 1972 la maggiorazione dell’1% non è dovuta nel caso in cui il soggetto Iva operi in uno di questi settori:

  • stazioni di rifornimento carburante;
  • autotrasportatori per conto terzi;
  • professionisti nel settore artistico;
  • professionisti in ambito sanitario.

Per questi 4 settori non si tiene conto neanche dei limiti previsti per il volume di affari, questo implica che è sempre possibile optare per l’Iva trimestrale.

Come si effettua il versamento dell’Iva mensile e dell’Iva trimestrale?

Qualunque sia la scelta operata tra Iva mensile e Iva trimestrale, se l’importo dovuto è inferiore al limite fissato per legge, 25,82 euro, la stessa può non essere versata, l’importo sarà poi saldato nel periodo successivo sommando l’Iva a debito maturata in due liquidazioni.
Non è dovuto alcun versamento se in sede di dichiarazione annuale, l’importo dovuto è inferiore a 10,33 euro.

Nel calcolo della liquidazione periodica Iva deve essere tenuta in considerazione anche l’Iva pagata su documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il versamento dell’Iva dovuta è effettuato utilizzando il modello F24.
Le scadenze dell’Iva trimestrale sono:

  • 16 maggio per il primo trimestre;
  • 16 agosto per il secondo trimestre;
  • 16 novembre per il terzo trimestre;
  • la liquidazione del quarto trimestre si effettua direttamente nella dichiarazione annuale.

I codici tributo da usare per l’Iva mensile vanno da 6001 per il mese di gennaio a 6012 per il mese di dicembre. Per l’Iva trimestrale invece sono:

  • 6031 per la liquidazione Iva del primo trimestre;
  • 6032 per il secondo trimestre;
  • 6033 per il terzo trimestre;
  • 6034 per il quarto trimestre.

Per il versamento dell’acconto Iva il codice tributo è 6035.
Anche in questi casi se non si versa l’Iva nei termini previsti è possibile effettuare il ravvedimento operoso.

In quali casi l’Iva sulle fatture emesse è indetraibile?

Si è detto in precedenza che in alcuni casi il titolare di partita Iva non può portare l’Iva in detrazione. Questi i limiti.
Può essere portata in detrazione l’Iva versata per operazioni che siano pertinenti o rilevanti rispetto all’attività posta in essere (principio dell’inerenza);
L’Iva deve essere esposta distintamente in fattura e la stessa fattura deve essere stata registrata nel registro Iva acquisti;
L’Iva non deve rientrare nei casi di indetraibilità, come le spese per vitto e alloggio.

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