Dal 1 ottobre è obbligatoria la patente a punti edilizia per lavorare nei cantieri. Ecco una guida completa: dai requisiti alle procedure per il rilascio, fino alle regole per la decurtazione.
A partire da martedì 1 ottobre arriva una nuova patente a punti (o meglio, a crediti), ma non per gli automobilisti bensì per chi lavora in cantiere. Debutterà domani infatti la cosiddetta patente a punti dell’edilizia, nata non per verificare ovviamente il rispetto del Codice della Strada quanto delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (e non solo).
Nonostante la possibilità di un rinvio, il governo ha deciso di procedere con forza per la strada tracciata dal decreto legge n. 19 del 2024 rispettando il cronoprogramma iniziale. Debutta da domani quindi la nuova patente a punti che rappresenterà lo strumento con cui verranno valutate le aziende, come pure i lavoratori autonomi, impiegati nel campo dell’edilizia, con il rischio che il mancato rispetto delle norme vigenti possa comportare una sospensione delle attività.
Uno strumento molto importante quindi, per il quale è tutto pronto per l’invio della richiesta. Approfondiamo quindi come funziona questa novità che rivoluzionerà il settore dell’edilizia, soffermandoci su come farne richiesta, su quanti punti ci sono (e come vengono decurtati) e su chi è obbligato ad averla.
Per chi è obbligatoria la patente a punti
A dover essere munite di patente a punti per lavorare in cantiere sono tutte le aziende che operano nel settore edile, comprese le ditte individuali.
Restano esclusi dal provvedimento quei professionisti che svolgono forniture o prestazioni di natura intellettuale. Non devono richiedere la patente a punti, quindi, ingegneri, architetti o geometri, come pure altri soggetti similari.
E attenzione, perché la patente è obbligatoria anche nel caso di imprese e lavoratori autonomi stabiliti all’estero.
Requisiti
Per il rilascio della suddetta patente è richiesto il possesso di determinati requisiti, quali:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Ovviamente ci sono delle categorie di soggetti per i quali non sono obbligatori tutti i requisiti, in quanto ci sono degli adempimenti che non sono previsti dalla normativa vigente. Pensiamo ad esempio al DVR, non richiesto ai lavoratori autonomi come pure dalle imprese prive di lavoratori.
Come richiedere la patente a punti edilizia
A partire da domani, 1 ottobre, al via la domanda per la patente a punti dell’edilizia che va presentata all’Ispettorato del Lavoro competente sul proprio territorio. Nell’attesa chi lavora in cantiere può presentare un’autocertificazione con la quale si dichiara di essere in regola con i requisiti necessari (da inviare all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it).
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dall’impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta (qui un fac simile).
Nel caso di imprese estere stabilite in uno Stato membro Ue, la richiesta della patente può avvenire anche attraverso una dichiarazione con la quale si attesta il possesso di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine. Nel caso di imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Ue, invece, il documento con il quale si fa richiesta deve essere riconosciuto anche dalla legge italiana.
In assenza di questi documenti per le imprese estere la procedura per la richiesta della patente a punti per lavorare nei cantieri segue gli stessi passaggi previsti per i lavoratori italiani.
Scadenza
La domanda va inviata entro il 31 ottobre: dall’1 novembre, infatti, non sarà più possibile svolgere le proprie attività se sprovvisti di patente e non sarà sufficiente neppure l’autocertificazione. Ovviamente c’è tempo anche per richiedere la patente successivamente, tuttavia fino al momento del rilascio non sarà ammesso lavorare.
Quando si perde la patente a punti edilizia
La patente serve ad assicurare che tutte le imprese operanti nel settore dell’edilizia rispettino le norme previste. Come anticipato, ad esempio, verrà utilizzato il sistema a punti per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, ma anche per contrastare un fenomeno che è ancora troppo diffuso in Italia, specialmente in un settore come quello dell’edilizia: il lavoro nero.
Pertanto, viene previsto un sistema a punti: partendo da 30 punti (con la possibilità di incrementarli), alle imprese ne verranno decurtati per ogni violazione accertata, come appunto avviene per la patente auto. Nel dettaglio, le casistiche che comportano l’applicazione della sanzione sono indicate nella seguente tabella:
N. | FATTISPECIE | DECURTAZIONE DI CREDITI |
---|---|---|
1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 5 |
2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
3 | Omessi formazione e addestramento | 2 |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 |
5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza | 3 |
6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 2 |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 2 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 |
13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 1 |
14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 | 3 |
15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 | 3 |
17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi | 3 |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 | 1 |
21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 1 |
22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 2 |
23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 3 |
24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 | 1 |
25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni | 5 |
26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro | 8 |
27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro | 15 |
28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 20 |
29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 10 |
Attenzione perché non serve esaurire i punti per non poter più operare. Laddove la patente non sia dotata di almeno 15 punti, infatti, i lavori in cantiere dovranno essere sospesi salvo il caso in cui serva completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione con lavori eseguiti superiori al 30% di quanto indicato nel contratto.
La revoca della patente, invece, scatta nel caso in cui in caso di accertamenti dovesse risultare la mancata sussistenza di uno o più requisiti, come indicati nel momento di richiesta del documento. La perdita successiva dei requisiti, quindi, non comporta la revoca. In ogni caso, la domanda per una nuova patente si potrà presentare 12 mesi dopo dalla revoca.
Le sanzioni
Lavorare senza patente, o comunque con meno di 15 punti sulla stessa, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei valori affidati al cantiere, e comunque per non meno di 6.000 euro. Si applica anche la sanzione accessoria di esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Per maggiori informazioni potete consultare la circolare dell’Ispettorato del lavoro con tutte le informazioni per il rilascio della patente.
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