Il patto di famiglia è il contratto con il quale si decide il “passaggio di testimone” di un’azienda: ecco quali sono i soggetti coinvolti e quando è possibile impugnarlo.
Il patto di famiglia è un contratto introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 55/2006 con il quale si anticipa la successione dell’imprenditore, poiché permette a questo di definire il passaggio generazionale all’interno dell’impresa.
Si tratta quindi di un contratto plurilaterale inter vivos, che rientra negli atti a titolo gratuito. È l’articolo 786 bis del Codice Civile a disciplinarlo, stabilendo che il patto di famiglia è:
“Il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”.
Il legislatore ha introdotto il patto di famiglia per un duplice obiettivo:
- prevenire il disgregamento di aziende o partecipazioni societarie una volta venuto a mancare il titolare;
- evitare l’assegnazione del complesso di beni societari a soggetti non in grado di assicurare la continuità gestionale dell’impresa.
Si tratta quindi di un contratto molto importante perché previene lo scoppio di liti ereditarie che potrebbero mettere in crisi la continuità aziendale. Uno strumento molto importante in mano al titolare che può decidere liberamente del futuro della proprietà; questo quindi non va confuso con il testamento, visto che riguarda esclusivamente il trasferimento della totalità, o di una parte dell’azienda, o delle quote societarie ai figli o nipoti.
Quali soggetti possono essere coinvolti nel patto di famiglia? Quanto costa e dove va sottoscritto il contratto di successione aziendale? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo importante strumento per la successione dell’impresa.
Patto di famiglia: per cosa può essere utilizzato?
Come stabilito dall’articolo 786 Bis del Codice Civile, introdotto dalla Legge 55/2016, il patto di famiglia è quel contratto di successione con cui il titolare di un’azienda decide sul trasferimento della proprietà (tutta o una parte) tra i figli e i nipoti, al fine di garantire la continuità di impresa.
Con il patto di famiglia possono essere trasferite anche le quote sociali; tuttavia, nel caso di Srl, SpA, Sapa, le quote trasferibili sono solamente quelle che permettono al soggetto beneficiario della successione di acquisire il controllo dell’impresa.
L’importanza di questo strumento sta nel fatto che costituisce una deroga al divieto di patti successori (articolo 458 del Codice Civile), il quale stabilisce l’inefficienza di quegli accordi che dispongono dei diritti ereditari per una successione non ancora aperta.
Il patto di famiglia quindi ha effetto nonostante il titolare dell’azienda sia ancora in vita, a differenza di quanto accade per la normale successione o per il testamento.
Soggetti coinvolti nel patto di famiglia
La legge prevede che il titolare dell’azienda può trasferire le quote ad “uno o più discendenti”. Quindi solamente i figli e i nipoti possono essere coinvolti nel patto di famiglia, ma per i legittimari è prevista comunque una sorta di indennizzo.
Infatti, il patto di famiglia è un atto pubblico e come tale va effettuato di fronte al notaio; possono assistere oltre ai figli e ai nipoti anche il coniuge dell’imprenditore e tutti i soggetti che nel caso in cui la successione testamentaria venisse aperta in quel momento avrebbero la qualifica di legittimari.
Questi infatti hanno diritto a ricevere da parte dei discendenti del titolare una somma a titolo di liquidazione pari al valore delle quote di legittima; un vero e proprio anticipo dell’eredità. Le somme dovute saranno stabilite da un contratto, che può essere stipulato successivamente al patto di famiglia, purché ne sia comunque collegato.
Modifica e recesso del patto di famiglia
Il patto di famiglia può essere sciolto; questo può avvenire in maniera molto semplice qualora nello stesso contratto venga specificato il diritto di recesso.
In tal caso l’interessato può sciogliersi dal vincolo in qualsiasi momento, altrimenti dovrà stipulare un nuovo patto di famiglia - dove sono presenti le stesse persone della prima volta - con il quale si recede dal contratto.
Lo stesso vale per la modifica del contratto, la quale in mancanza di particolari clausole che la prevedono potrà essere effettuata solo tramite un nuovo contratto.
Fondamentale la presenza di tutti i partecipanti all’atto notarile con il quale è stato costituito il patto di famiglia sia per lo scioglimento che per la modifica del contratto di successione.
Il patto di famiglia è un atto impugnabile?
Così come la donazione, anche il patto di famiglia è un atto impugnabile, anche se non è semplice farlo. Nel dettaglio, possono fare ricorso al Giudice:
- tutti i partecipanti: nel caso in cui il patto di famiglia sia stato stipulato approfittando di un “vizio del consenso”. Questo avviene quando una delle parti era in errore, oppure è stata costretta a sottoscrivere il patto con la violenza o con l’inganno;
- legittimari e coniuge: qualora i figli coinvolti nel patto di famiglia si rifiutano di corrispondere a questi la somma dovuta a titolo di liquidazione.
In entrambi i casi per l’impugnazione del patto di famiglia c’è tempo un anno.
Inoltre, il ricorso al Giudice competente va necessariamente preceduto dal procedimento di mediazione, durante il quale le parti coinvolte - assistite da un avvocato - provano a raggiungere una conciliazione.
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