Ecco quando è possibile pignorare l’assegno di mantenimento e quali sono i limiti secondo la legge, oltre alle differenze con l’assegno alimentare.
Il pignoramento può avere ad oggetto beni materiali, come un immobile o un veicolo, oppure il denaro percepito dal debitore a vario titolo (stipendio, pensione e così via). Grazie a questo strumento i creditori ottengono il ripagamento del debito, anche se il soggetto obbligato è inadempiente. Naturalmente, per ottenere il pignoramento bisogna ottenere l’apposita pronuncia del giudice in seguito all’azione creditizia e non si può procedere in autonomia.
In presenza di un debito, se l’inadempimento continua il pignoramento è la soluzione principale prevista dalla legge per la tutela dei creditori, ma non può comunque contrastare con i diritti fondamentali dei cittadini. In altre parole, il pignoramento non può sottrarre al debitore quanto necessario per vivere, perché l’interesse è maggioritario rispetto a quello di credito.
Ecco perché ci sono spesso dubbi sulla pignorabilità dell’assegno di mantenimento, ossia della somma versata in favore dell’ex coniuge o dei figli per le esigenze primarie e secondarie di vita. Ecco cosa prevede la legge in proposito.
Quali crediti non possono essere pignorati
Il pignoramento dei crediti è di norma preferibile perché consente di ottenere il denaro in maniera più rapida rispetto alla vendita dei beni e permette di tutelarsi anche nel caso in cui il debitore non abbia beni intestati. Oltretutto, il pignoramento dei crediti potrebbe perfino portare a un soddisfacimento migliore del debito, non subendo il deprezzamento della vendita giudiziaria, a meno che l’importo pignorabile sia molto esiguo.
Questo strumento, per ovvie ragioni spesso malvisto, è fondamentale per tutelare il diritto di credito. Quest’ultimo è ampiamente tutelato dalla legge, nell’interesse dei privati ma anche della collettività, a meno che si scontri con diritti particolarmente meritevoli di tutela. Di conseguenza, ci sono alcuni crediti che non sono pignorabili.
In particolare, l’articolo 545 del Codice di procedura civile stabilisce che, salvo opportune eccezioni, non possono essere pignorati:
- i crediti alimentari, a meno che il debito sia della stessa natura;
- i sussidi per povertà, maternità, malattie o funerali pagati da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza.
La pensione e lo stipendio possono essere invece essere pignorati, ma con opportuni limiti per garantire la sussistenza del debitore. In ogni caso, la norma non vieta il pignoramento dell’assegno di mantenimento, considerando che quest’ultimo non è un credito alimentare. Gli alimenti sono infatti un’obbligazione del tutto differente e peraltro necessaria alle prime necessità, da cui il limite all’azione creditizia.
Quando si può pignorare l’assegno di mantenimento
In presenza di un debito provato e dell’inadempimento del debitore si può sempre pignorare l’assegno di mantenimento e, non costituendo quest’ultimo un credito alimentare, non è necessario che il debito sia della stessa natura. È vero che alcuni precedenti di giurisprudenza hanno applicato il divieto di pignoramento che vige sugli alimenti anche all’assegno di mantenimento, ma la Corte di Cassazione si è più volte espressa contrariamente a questa generalizzazione.
Non si può quindi escludere a priori la pignorabilità dell’assegno di mantenimento, a meno che sia strettamente necessario alla sopravvivenza del beneficiario. Di norma, ciò comporta l’impossibilità di pignorare l’assegno di mantenimento dei figli (ovviamente maggiorenni) trattandosi di una somma necessaria al loro sostentamento.
Non si tratta però di un principio rigido, considerando che il mantenimento comprende ben più delle esigenze primarie e può peraltro essere molto elevato. La giurisprudenza, comunque, è contraria al pignoramento del mantenimento percepito dai figli. Il giudice può in ogni caso impedire il pignoramento del mantenimento, laddove interamente indispensabile alla sopravvivenza dell’obbligato, anche rispetto a eventuali figli minori a carico.
Limiti al pignoramento dell’assegno di mantenimento
Non essendo l’assegno di mantenimento contemplato in modo specifico dal Codice di procedura civile, non ci sono nemmeno limiti fissi a cui rifarsi per quanto riguarda il pignoramento.
È quindi il giudice a valutare le circostanze specifiche per determinare il limite di pignoramento, considerando l’ammontare dell’assegno di mantenimento e l’eventuale presenza di ulteriori redditi o crediti che - anche quando non pignorabili - contribuiscono al sostentamento del beneficiario. Quest’ultimo deve comunque continuare a percepire quanto necessario per sostenersi e dunque per pagare vitto, alloggio, medicine, vestiti e trasporti.
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