Quanto tempo occorre per la separazione? Dipende dal tipo di pratica: consensuale o giudiziale. In entrambi casi possono volerci svariati mesi prima di ottenerla.
Valutare quanto tempo occorre per la separazione dipende innanzitutto dal tipo di procedura che viene avviata, più nello specifico se si tratta di una separazione consensuale o giudiziale. È molto intuitivo comprendere che i tempi per la separazione consensuale sono decisamente più rapidi, perché si tratta in sostanza dell’ufficializzazione dell’accordo già previsto fra i coniugi.
Al contrario, la separazione giudiziale prevede lo svolgimento di una causa civile, in quanto i coniugi non hanno trovato un compromesso in autonomia. Questo, ovviamente, comporta un dispendio di tempo molto maggiore, perché sarà necessario accertare la situazione attraverso prove e testimonianze.
Lo stesso principio, peraltro, va di pari passo con la spesa economica, indispensabile per provvedere al pagamento degli avvocati. In alcune situazioni, è tuttavia impossibile adottare una separazione consensuale, magari perché uno dei coniugi rifiuta di assumersi la responsabilità che gli viene attribuita dall’altro. Dunque è fondamentale capire quali sono le tempistiche effettive per risolvere la questione.
Separazione consensuale o giudiziale: quanto tempo ci vuole
La separazione consensuale, dunque la più breve, può richiedere di norma un periodo che va da un minimo di 3 mesi fino a un massimo di 7 mesi. I tempi possono essere così lunghi perché i coniugi potrebbero non trovare immediatamente l’accordo e prolungare la trattativa. Ai fini della separazione consensuale, infatti, è necessario che entrambi trovino un compromesso accettabile che riguardi tutte le questioni inerenti, come l’assegno di mantenimento e il collocamento dei figli minori.
La fase più lunga è proprio quella delle trattative, al termine delle quali può essere presentato il ricorso contenente l’accordo al tribunale e quest’ultimo dovrà fissare un’udienza entro 5 giorni. L’accertamento del giudice serve a ufficializzare la pratica di separazione e a verificare che l’accordo sia equo, non condizionato e rispettoso degli interessi dei figli.
In alternativa, per la separazione consensuale i coniugi possono rivolgersi ad altri metodi per rendere ufficiale la loro decisione, cioè attraverso la separazione assistita dagli avvocati oppure mediante la dichiarazione al sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile.
Di conseguenza se i coniugi riescono a trovare un’intesa velocemente, possono accorciare notevolmente le tempistiche e ottenere la separazione il prima possibile. Quando questo non avviene, magari perché la separazione è voluta da uno solo dei coniugi, l’unica opzione attuabile è quella della separazione giudiziale.
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Quest’ultima può impiegare fino a 2 anni di tempo per completarsi e anche in questo caso il giudice è tenuto a fare almeno un tentativo di riconciliazione fra i coniugi. Il giudice poi dovrà compiere numerose attività per capire quale sia la soluzione migliore in relazione ai fatti, perciò sarà indispensabile sentire i testimoni, effettuare indagini fiscali e verificare la posizione delle parti.
A cosa serve la separazione
In qualsiasi caso è indispensabile conoscere in anticipo le tempistiche per la separazione, poiché prima che sia resa ufficiale non avranno inizio gli effetti richiesti. La separazione è comunque una fase transitoria, nella quale viene mantenuto lo status di coniugi fino al divorzio, ma si producono già alcuni effetti:
- Cessa il dovere di coabitazione, pertanto i coniugi possono vivere in residenze differenti.
- Il dovere di fedeltà risulta attenuato, i coniugi possono quindi avere altre relazioni sentimentali purché non ledano la dignità dell’altro.
- Inizia l’assegno di mantenimento in favore del coniuge incapace di mantenersi attraverso il proprio reddito; quando però si tratta del coniuge a cui è stata addebitata la separazione, ha diritto soltanto a un assegno alimentare, quindi sufficiente al sostentamento.
- La comunione legale dei beni, se era stata prevista, si scioglie.
- Nella maggior parte dei casi per i figli viene previsto l’affidamento condiviso, con la collocazione prevalente presso uno dei genitori. Questo principio comunque non si applica in caso di particolare incapacità o mancanza di volontà da parte di uno dei genitori.
- La casa familiare rimane al genitore collocatario, nel rispetto dell’habitat dei figli.
- Continuano gli obblighi genitoriali.
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