La legge 410 del 23 novembre 2001 ha reintrodotto nell’ordinamento italiano la nozione di fondo immobiliare inteso come fondo specializzato nell’investimento esclusivo o prevalente in beni immobili, diritti reali e immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. Il fondo impiega il risparmio raccolto nella formazione di un patrimonio composto da beni immobili.
In Italia esistono solo fondi immobiliari e fondi di fondi immobiliari di tipo chiuso. Recentemente l’Unione Europea si sta muovendo in tal senso al fine di creare un mercato comune dei fondi e regolamentare in maniera stringente i fondi immobiliari aperti, presenti in pochi Paesi dell’Unione.
Il patrimonio di un fondo immobiliare chiuso deve essere investito in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo, a meno che il patrimonio sia investito, in misura non inferiore al 20% del suo valore, in strumenti finanziari rappresentati da operazioni di cartolarizzazione.
Possono assumere prestiti seguendo particolari limiti e la durata massima della fase di raccolta è di 30 anni più una proroga di 3 anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti. Non sono tassati sui profitti ma sulla gestione svolta.
L’andamento del fondo dipende dall’andamento del mercato immobiliare; il valore netto si deve calcolare come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti tenendo in conto pure il periodo in cui il fondo non ha avuto alcun valore a causa della fase di avviamento o di chiusura.