L’Anac presenta il Piano Nazionale Anticorruzione: obiettivo rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
Semplificare e velocizzare le procedure amministrative, rafforzando al contempo l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni: sono questi gli obiettivi del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Pna), approvato dal Consiglio dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), ora in attesa del parere del comitato interministeriale e Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.
Sia nella parte generale del Piano Nazionale Anticorruzione che in quella speciale, l’Autorità si è posta nella logica di fornire un supporto alle amministrazioni e a tutti coloro, organi di indirizzo compresi, che sono protagonisti delle strategie di prevenzione.
Tra le novità salienti, vi è il rafforzamento delle misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare. L’Anac si è mossa nella convinzione che, nell’attuale momento storico, l’apparato antiriciclaggio, così come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell’impiego dei fondi rivenienti dal Pnrr.
Novità del Piano anticorruzione, rafforzamento dell’antiriciclaggio
Le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell’art. 10 del dlgs n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio) si pongono nella stessa ottica di quelle di prevenzione e trasparenza, e cioè la protezione del “valore pubblico”.
I presidi in questione, infatti, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi, come strumento di creazione di tale valore, essendo volti a fronteggiare il rischio che l’amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali.
Viene richiesto dall’Autorità che tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato, tenuti ad adottare i Ptpct (Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) o le misure integrative del Mog 231, se rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 10 del dlgs n. 231/2007, devono adempiere anche agli obblighi antiriciclaggio descritti dal decreto medesimo, valorizzando il più possibile il coordinamento con le misure anticorruzione.
Identificazione del titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici
Altro punto fermo del Piano Anticorruzione 2022, riguarda l’identificazione del titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici: in altre parole, le stazioni appaltanti sono chiamate a controllare “chi sta dietro” a partecipazioni sospette in appalti e forniture pubbliche.
È espressamente indicato come l’utilizzo della Banca dati Anac sia necessario per raccogliere e tenere aggiornato, a carico degli operatori economici, il dato sui titolari effettivi. In tal modo, le Pubbliche Amministrazioni possono conoscere chi effettivamente sta dietro le scatole cinesi che spesso coprono il vero titolare della società che vince l’appalto, evitando così corruzione e riciclaggio.
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La figura del “titolare effettivo”
Per la nozione di titolare effettivo, i criteri e le indicazioni ai fini dell’individuazione dello stesso, l’Anac invita alla consultazione di a quanto stabilito nella normativa in materia di antiriciclaggio di cui al dlgs 231/2007 e riportato nelle stesse Linee guida del Mef.
La figura del “titolare effettivo” viene definita dall’art. 1, comma 2, lett. pp), del decreto antiriciclaggio come:
«la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita».
L’Anac spiega come l’art. 20 del dlgs 231 /2007 detti una serie di criteri per l’individuazione del titolare effettivo inteso come la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo
Per i trust e gli istituti giuridici affini è invece necessario fare riferimento all’art. 22, comma 5, del dlgs 231/2007, ai sensi del quale i titolari effettivi si identificano cumulativamente nel costituente o nei costituenti (se ancora in vita), nel fiduciario o nei fiduciari, nel guardiano o nei guardiani, ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.
Parte speciale: contratti pubblici e conflitto di interessi
La parte speciale si concentra sui contratti pubblici, ambito in cui l’Autorità riveste un ruolo di primario rilievo e a cui lo stesso Pnrr dedica cruciali riforme.
L’Autorità ha offerto alle stazioni appaltanti un aiuto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili a evitare che l’urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, propedeutiche a eventi corruttivi.
Particolare attenzione è data nella parte speciale anche alla disciplina del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici (art. 42 d.lgs. 50/2016), settore particolarmente esposto a rischi di interferenze.
Oltre ai chiarimenti sull’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni, sono state fornite misure concrete da adottare nella programmazione anticorruzione in materia di contratti ed è stato elaborato un esempio di modello di dichiarazione per individuare anticipatamente possibili ipotesi di conflitto di interessi.
Disciplina sulla trasparenza in materia di contratti pubblici
La parte speciale ha riguardato anche le regole sulla trasparenza in materia di contratti pubblici.
Un apposito allegato contiene una ricognizione di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa per i contratti pubblici da pubblicare in «Amministrazione trasparente», sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione «Bandi di gara e contratti» dell’allegato 1) alle delibere Anac n.ri 1310/2016 e 1134/2017.
L’Allegato elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all’esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare. Ciò al fine di rendere più chiaro, anche per lettori esterni all’amministrazione, lo svolgimento dell’intera procedura che riguarda ogni singolo contratto.
Mappatura dei processi: divieto di pantouflage
Altro tema cardine è la mappatura dei processi e il cosiddetto “pantouflage”: in riferimento a quest’ultimo, l’Anac precisa che, in esito alla ricognizione delle indicazioni già fornite nel Pna 2019, e alla luce dell’esperienza maturata dall’Autorità nell’ambito della propria attività consultiva, nel nuovo piano anticorruzione, l’Autorità ha inteso suggerire alle amministrazioni/enti alcune misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di pantouflage.
Tutti gli aspetti sostanziali, a eccezione di quelli strettamente connessi alla definizione di suddette misure e strumenti affrontati nel Pna, e procedurali della disciplina, che sono numerosi, saranno affrontati nelle successive Linee guida e/o atti che l’Autorità intenderà adottare.
Trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del Pnrr
La parte speciale, da ultimo, contiene un approfondimento sulle gestioni commissariali cui è affidata la realizzazione delle grandi opere previste nel Pnrr.
Per quanto riguarda la trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del Pnrr, l’Autorità precisa che ha inteso fornire alcuni suggerimenti volti a semplificare e a ridurre gli oneri in capo delle Amministrazioni centrali titolari di interventi; da qui anche la predisposizione di specifici allegati che vanno intesi come strumenti di ausilio.
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