Prescrizione presuntiva per provare i pagamenti, termini e decorrenza

Ilena D’Errico

25 Marzo 2024 - 00:24

La prescrizione presuntiva permette di provare i pagamenti per gli acquisti che di consuetudine non prevedono prove. Ecco quali sono i termini, la decorrenza e come può essere superata.

Prescrizione presuntiva per provare i pagamenti, termini e decorrenza

La prescrizione civile presuppone l’estinzione di un diritto che non viene esercitato entro un certo periodo di tempo e riguarda per lo più i diritti di credito. Si parla in proposito di prescrizione estintiva, che impedisce categoricamente al creditore di pretendere l’adempimento, a meno che non sia il debitore stesso a rinunciare alla prescrizione avvenuta.

Non tutti sanno, però, che esiste anche la prescrizione presuntiva. Quest’ultima ha regole leggermente differenti sulla decorrenza e si caratterizza da termini molto più brevi rispetto a quelli richiesti dalla controparte estintiva. La sua funzione principale, infatti, è quella di consentire la prova del pagamento per evitare pretese indebite. Ecco come funziona, come si calcola e soprattutto come può essere superata.

Cos’è la prescrizione presuntiva

Come anticipato, la prescrizione presuntiva non estingue del tutto il debito ma impone al giudice di considerarlo pagato fino a prova contraria. Questo istituto è indispensabile per tutelare i cittadini da eventuali pretese eccessive da parte di creditori, approfittando della difficoltà di portare una prova di pagamento avvenuto tempo addietro, ma non abbastanza perché sia definitivamente estinto.

La prescrizione presuntiva, infatti, si rivolge in particolar modo a quegli acquisti quotidiani caratterizzati da importi non eccessivi, rapidità delle transazioni e consuetudini informali, nonché spesso dall’uso del contante. Quando si acquista un biglietto per il trasporto pubblico, si fa la spesa o si va dal parrucchiere, per esempio, non si ottiene una ricevuta di pagamento ulteriore allo scontrino fiscale.

Quest’ultimo viene raramente conservato a lungo, anche perché per evitare che sbiadisca dovrebbero essere necessarie precauzioni ulteriori, come una fotocopia o una fotografia. Chi si prende questo impegno per pagamenti di pochi euro, magari fatti anche a un negoziante a cui ci si rivolge abitualmente? La legge tiene conto di ciò, ma considera anche che i creditori potrebbero agire fraudolentemente e pretendere di nuovo il pagamento negando l’adempimento.

Ecco che la prescrizione presuntiva accorre, costituendo una sorta di prova del pagamento che sposta l’onere probatorio sul creditore. Deve essere quest’ultimo a dimostrare l’inadempimento, ma soltanto se è trascorso il tempo previsto dalla legge - entro il quale presumibilmente la prova poteva essere reperibile - senza interruzioni.

Termini

Data la sua particolare funzione, la prescrizione presuntiva ha termini di prescrizione più brevi rispetto a quella estintiva, che variano a seconda del tipo di credito e dagli usi comuni che lo riguardano.

L’articolo 2954 del Codice Civile stabilisce la durata di 6 mesi della prescrizione dei seguenti diritti:

  • il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto;
  • il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

La prescrizione presuntiva di 1 anno, invece, ai sensi dell’articolo 2955 del Codice Civile, si ha per le seguenti categorie di diritti:

  • il diritto degli insegnanti alla retribuzione delle lezioni impartite a mesi o a giorni o a ore;
  • il diritto dei prestatori di lavoro alla retribuzione corrisposta a periodi non superiori al mese;
  • il diritto di coloro che gestiscono convitti o case di educazione e d’istruzione ad ottenere il prezzo della pensione/istruzione;
  • il diritto degli ufficiali giudiziari al compenso degli atti compiuti;
  • il diritto dei commercianti ad ottenere il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
  • il diritto dei farmacisti ad ottenere il prezzo dei medicinali.

Infine, l’articolo 2956 del Codice Civile fissa il termine di 3 anni perché si prescrivano questi diritti:

  • il diritto dei prestatori di lavoro alla retribuzione corrisposta a periodi superiori al mese;
  • il diritto dei professionisti al compenso dell’opera prestata e al rimborso;
  • i diritti dei notai inerenti agli atti del loro ministero;
  • il diritto degli insegnanti alla retribuzione delle lezioni impartite per un periodo superiore a 30 giorni.

Per approfondire, si rimanda alle apposite guide sulla prescrizione di 6 mesi, la prescrizione di 1 anno e la prescrizione di 3 anni.

Decorrenza

La prescrizione presuntiva comincia a decorrere dal compimento della prestazione o acquisto per i crediti indipendenti e alla scadenza prevista per la retribuzione periodica riguardo ai crediti appunto periodici. In presenza di un atto interruttivo, come una richiesta di pagamento, la prescrizione si azzera ma non ricomincia a decorrere da quella data, come accade per quella estintiva, poiché è stata superata la presunzione.

Superamento

Come anticipato, la prescrizione presuntiva ammette la prova contraria. Il creditore può quindi dimostrare che in realtà il pagamento non è avvenuto e quindi pretenderlo in giudizio. Di fatto, l’unico modo per farlo è deferire al debitore il giuramento, tenendo conto delle conseguenze penali in caso di giuramento falso.

Si tenga presente, tuttavia, che se viene accertata la falsità del giuramento in un successivo procedimento penale non ci sarà comunque una revisione della causa civile sul debito. L’ammissione del debitore utile a superare la presunzione di prescrizione può però avvenire al di fuori delle aule di tribunale, anche in modo tacito.

Contestazioni sull’ammontare del debito, richieste di dilazione o modalità più agevoli di pagamento, promesse di adempimento e simili dichiarazioni possono infatti costituire prova di inadempimento, anche se avvenute in modo informale.

Prescrizione estintiva

La prescrizione estintiva continua a decorrere secondo le regole ordinarie indipendentemente dalla presunzione di adempimento, pertanto se sono trascorsi i termini il debito si considera estinto.

Argomenti

# Legge

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