Contratto di lavoro, molte novità in arrivo nel 2025. Ecco cosa sta per cambiare per quanto riguarda periodo di prova, dimissioni, contratto di apprendistato e smart working.
Nel 2025 cambiano alcune delle norme sui contratti di lavoro. Merito del disegno di legge AC 1532 2024, il cosiddetto Collegato lavoro, che dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati è fermo al Senato per quella che potrebbe essere l’approvazione definitiva di un provvedimento che tra le tante norme andrà a interessare anche i lavoratori dipendenti attraverso delle novità mirate di cui è bene essere a conoscenza.
Anche perché l’iter legislativo potrebbe concludersi a breve, con le modifiche previste che interverranno già nel corso del 2025. Ecco quindi cosa è importante sapere al fine di non farsi trovare impreparati.
Novità nel periodo di prova
Nel provvedimento si interviene modificando il periodo di prova che ricordiamo essere quel lasso di tempo in cui tanto il datore di lavoro quanto il dipendente possono risolvere il contratto senza specificarne le ragioni (e non è neppure previsto l’obbligo del preavviso).
Oggi il periodo di prova viene disciplinato dai contratti collettivi, ma con l’entrata in vigore del Collegato lavoro vengono previste regole più chiare e uguali per tutti.
Nel dettaglio, la durata del periodo di prova verrà calcolata in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
- 1 giorno di prova ogni 15 giorni di calendario;
- minimo di 2 giorni;
- massimo di 15 giorni per i contratti con durata fino a 6 mesi, mentre per quelli con durata superiore a 6 mesi ma inferiore a 12 il termine è di 30 giorni.
Dimissioni in caso di assenza ingiustificata
Ne abbiamo parlato diverse volte: il Collegato lavoro mette un freno ai furbetti della Naspi (mentre la legge di Bilancio 2025 a quelli che prendono la disoccupazione dopo pochi giorni di lavoro all’estero) rivedendo le regole in caso di licenziamento e dimissioni per quei lavoratori che smettono di presentarsi al lavoro.
Al fine di forzare il licenziamento, e mantenere così il diritto all’indennità di disoccupazione, ci sono lavoratori che si assentano ingiustificatamente fino a quando l’azienda non è di fatto costretta a interrompere il rapporto di lavoro.
A tal proposito, con l’entrata in vigore del testo del Collegato lavoro, quando l’assenza ingiustificata si protrae per 15 giorni il rapporto di lavoro si considera comunque risolto per volontà del lavoratore, impedendogli così di accedere all’indennità di disoccupazione.
Smart working
Per quanto riguarda la possibilità di lavoro da remoto, con l’articolo 14 del testo del provvedimento si interviene modificando il termine per le comunicazioni obbligatorie. Nel dettaglio, qui si legge che l’azienda ha l’obbligo di indicare al ministero del Lavoro tutti i nominativi dei lavoratori impiegati con modalità agile, specificando data di inizio e fine della prestazione di lavoro.
Comunicazione che va data entro 5 giorni dalla data di avvio, o comunque entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento che modifica la durata o la cessazione del periodo svolto in modalità agile (quindi in caso di variazioni a una comunicazione già data).
La trasformazione dell’apprendistato
Con il passaggio alla Camera del provvedimento è stata introdotta una novità che interviene sui rapporti di lavoro inquadrati con contratto di apprendistato.
Nel dettaglio, oltre alla possibilità già prevista di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante, la nuova norma consente la trasformazione anche in apprendistato di alta formazione e ricerca.
In particolare, una volta ottenuta la qualifica professionale, il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore, il contratto può essere trasformato, previo aggiornamento del piano formativo, in apprendistato professionalizzante o in apprendistato di alta formazione e ricerca, secondo i requisiti dell’art. 45 del D.Lgs. 81/2015.
I contratti di somministrazione
Anche per quanto riguarda i contratti di somministrazione sono in arrivo delle novità, ossia quei rapporti di lavoro che in genere coinvolgono tre soggetti: il somministratore, ossia l’agenzia autorizzata che assume il lavoratore che a sua volta verrà impiegato per un soggetto terzo, il cosiddetto utilizzatore, che è colui che si avvale dei servizi del somministratore per reperire personale.
È il caso delle agenzie interinali per intenderci meglio. La novità principale riguarda i limiti previsti per questa tipologia di contratti. Oggi, infatti, la regola stabilisce che la somministrazione di lavoratori può avvenire entro il limite del 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato assunti dall’utilizzatore alla data dell’1 gennaio dell’anno di riferimento.
Con il Collegato lavoro questo limite rimane ma nel computo del 30% non rientrano più quei contratti di somministrazione a tempo determinato che coinvolgono lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione o che soddisfano specifiche esigenze, come attività stagionali, spettacoli specifici, sostituzioni di personale assente o per lavoratori Over 50.
Viene inoltre eliminata la deroga che escludeva i limiti di durata massima della missione a tempo determinato, che ricordiamo essere pari a 24 mensilità, nel caso in cui il contratto tra agenzia e lavoratore è a tempo indeterminato. Anche chi è assunto dall’agenzia interinale a tempo indeterminato, quindi, non potrà essere impiegato dall’utilizzatore per più di due anni.
Lavoro stagionale
Oggi le attività di lavoro stagionale sono escluse dai termini dilatori per la riassunzione di un lavoratore a tempo determinato (il cosiddetto stop and go, ossia la possibilità di riassumere lo stesso dipendente con un nuovo contratto a termine non prima di 20 giorni, o 10 giorni nel solo caso in cui il rapporto di lavoro precedente sia durato meno di 6 mesi).
Con l’approvazione del provvedimento in oggetto, l’esclusione non sarà però automatica: affinché possano beneficiarne, infatti, è necessario che le suddette attività risultino richiamate nei contratti collettivi di riferimento.
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