Il 5 novembre entreranno in vigore i modelli standard per la costituzione di Srl e di Srls, ma al loro interno non sono presenti i riferimenti normativi a startup e Pmi innovative.
Nel marzo del 2021, con la sentenza n. 2643 del Consiglio di Stato fu il caos nel mondo dell’innovazione. Una vera e propria bomba. La sentenza in questione aveva annullato – sulla base di una serie di motivazioni giuridiche – la possibilità per le startup innovative di costituire la società tramite la procedura telematica sulla piattaforma della Camera di Commercio appositamente istituita dal legislatore nel 2016 con l’obiettivo di sostenere e agevolare la nascita di imprese innovative.
Ne scaturì un dibattito asprissimo tra gli innovatori, che percepirono la cosa come un balzo indietro e una chance persa per il nostro Paese di avvicinarsi ad altri ecosistemi più floridi, e i notai, che invece vinsero la propria battaglia riportando - a loro dire - il controllo del Registro delle Imprese in mani sicure.
E quale è stato l’epilogo di questo caos?
Cristina Crupi, legale e autrice de “Il Codice delle Startup” e de “Il Codice delle Pmi”, sarà relatrice a Talk Europa, l’evento organizzato da Money.it in collaborazione con il Parlamento Europeo e Confcommercio per confrontarsi sul ruolo del Pnrr nella crescita dell’innovazione in Italia.
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Talk Europa
11 novembre 2022
Palazzo Castiglioni, Corso Venezia, 47 (MI)
Il legislatore affidò la costituzione delle società – tutte, sia le ordinarie sia le innovative - al notariato il quale, recependo la direttiva europea Ue 2019/1151, ha accolto la possibilità di ricevere gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata (Srl) e delle società a responsabilità limitata semplificate (Srls) aventi sede in Italia e con capitale sociale versato a mezzo di conferimenti in denaro, per atto pubblico informatico mediante una piattaforma telematica predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato e anche utilizzando modelli standard/uniformati adottati con decreto dal ministero dello Sviluppo Economico.
Ebbene il ministero suddetto, con il decreto 26 luglio 2022, n. 155 ha definito i modelli standard, i quali entreranno in vigore dal prossimo 5 novembre e presto saranno disponibili sul sito di ciascuna Camera di Commercio.
La novità di cui si parla in questi giorni è dunque rappresentata dal fatto che la costituzione delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata può essere finalmente effettuata:
- con una procedura online, quindi per atto pubblico informatico;
- con la partecipazione in videoconferenza delle parti;
- attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato;
- mediante modelli standard.
Sebbene sui primi tre punti, cioè sull’atto pubblico informatico, sulla procedura online e sula partecipazione in video conferenza, nulla quaestio, anzi è cosa buona che ci avvicina ai contesti internazionali, sull’atto di costituzione e sullo statuto standardizzato qualche dubbio – purtroppo - sorge. Perché?
I modelli adottati dal ministero sono due:
- modello Srl per le società a responsabilità limitata;
- modello Srl semplificata per le società a responsabilità limitata semplificata.
Naturalmente, sono pensati e fatti per tutte le società Srl e Srls, non specificatamente per le startup innovative. Ed è proprio questo il problema più grande, e forse l’ulteriore l’occasione mancata.
La disciplina delle startup innovative, così come delle Pmi innovative – il famoso Startup Act, di cui peraltro quest’anno ricorre il decennale – è specifica e tutta in deroga al diritto societario ordinario. Il legislatore l’ha voluta e concepita appositamente in deroga per accelerare il più possibile la creazione e lo sviluppo di imprese innovative.
In parole semplici, quindi, quello che normativamente può fare una startup innovativa non può farlo una Srl ordinaria, che non ha il requisito dell’innovatività e che quindi non è iscritta nel Registro Speciale delle Imprese innovative e non può pertanto godere dei benefici dettati dalla normativa ad hoc.
È quindi diversa la disciplina societaria, la gestione delle perdite, gli strumenti finanziari a disposizione, gli aspetti giuslavoristi finanche la disciplina del fallimento. E tutto questo è nelle norme che regolano le startup innovative, tra cui la madre di tutte, ovvero il dl 179/2012.
Ma di tutto questo purtroppo non c’è traccia negli statuti dei modelli standard. Non c’è il richiamo alla normativa suddetta, non c’è traccia delle clausole tipiche e necessarie nel settore, che ovviamente sono più complesse di queste standard e che sottendono una approfondita conoscenza della ratio sottostante al loro utilizzo e dei meccanismi di applicazione.
Nulla si dice infatti sulla deroga per la riduzione delle perdite, sulla possibilità di fare crowdfunding, così come sul work for equity, sulle stock option e su particolari classi di azioni che posso essere conferite dai soci. Per non parlare di clausole importantissime per le startup che riguardano il trasferimento delle quote a terzi, come le clausole di trascinamento (drag-along) e di co-vendita (tag-along). Clausole importate dal diritto anglosassone e che richiedono di essere applicate in modo armonico con il nostro ordinamento giuridico, ma di cui la prassi dell’innovazione non può più fare a meno in operazioni di open innovation, di acquisizione, di exit ecc. E, infine, anche sugli utili i modelli standard non sono idonei per le startup innovative, per le quali vige il divieto di distribuzione degli utili.
Qual è dunque l’effetto di tutto questo? Niente entusiasmi, quindi?
No, un buon passo avanti è stato fatto per le srl e le srls, ma ancora troppo poco per le startup innovative che avrebbero necessitato e meritato di uno statuto standard pensato ad hoc per questa particolare tipologia di impresa. Perché, invece, saranno costrette ad apportare modifiche ai modelli standard licenziati dal ministero che entreranno in vigore il prossimo 5 novembre, neutralizzando così di fatto il vantaggio di avere - in caso di utilizzo di tali modelli in modo uniforme - il compenso per l’attività notarile determinato in misura ridotta, così come indicato nel decreto n. 155.
Un vero peccato! Sarebbe bastato anche non limitare la riduzione del costo notarile all’utilizzo del modello in modo uniforme al testo standard, ma applicarla a tutte le costituzioni, indipendentemente dai modelli utilizzati, come anche io stessa ho più volte proposto.
Talk Europa
11 novembre 2022
Palazzo Castiglioni, Corso Venezia, 47 (MI)
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