Il pignoramento, nell’ordinamento italiano, è quell’atto con il quale si procede con l’espropriazione forzata di uno o più beni di proprietà di un debitore.
Disciplinato dal Libro III del Codice di procedura civile, dall’articolo 491 al 497, il pignoramento ha inizio con l’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario che obbliga il debitore ad astenersi da ogni atto finalizzato a sottrarre alla garanzia del creditore i beni ad esso assoggettati, e i frutti di essi. Qualsiasi atto siglato dal debitore sarà invalidato nel caso in cui non sia stato rispettato il pignoramento.
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