Le cartelle esattoriali hanno una data di «scadenza» diversa dalla prescrizione. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.
Quando scadono le cartelle esattoriali? Anche le cartelle esattoriali hanno un periodo di valenza e poi subentra la “scadenza”, anche se parlare di scadenza non è propriamente esatto. Dopo un determinato periodo, infatti, il pagamento delle cartelle esattoriali non è più dovuto e il documento che esige il pagamento non ha più valore.
Questo avviene quando decorre il termine di prescrizione. Il tempo che deve passare affinché una cartella esattoriale non sia più esigibile, però, varia in base alla tipologia di debito che contiene (tributo, imposta, tassa o sanzione, ad esempio). In questo articolo faremo la distinzione tra termine di prescrizione e termine di efficacia (che è uguale per tutte le cartelle esattoriali).
Prescrizione di una cartella esattoriale
Il termine di prescrizione per esigere il pagamento di un debito varia in base alla natura del debito stesso. Una volta che interviene la prescrizione il debito non è più esigibile e il debitore può non pagarlo senza incorrere in ipoteca o pignoramento.
La stessa regola è valida anche per le cartelle esattoriali, la cui prescrizione varia in base alla pretesa in essa contenuta. La cartella esattoriale, quindi, ha lo stesso termine di prescrizione dell’imposta, tributo o sanzione che contiene. Per le cartelle esattoriali che contengono pretese di natura diversa, quindi, saranno previsti termini di prescrizione diversa per ogni tipologia di debito.
Tutte le imposte dovute allo Stato (Irpef, Iva, Irap, canone Rai, imposta di bollo, di registro o catastale) hanno una prescrizione di 10 anni e così anche le cartelle esattoriali che le contengono.
Le imposte dovute agli enti locali (Comuni, Regioni e Province) hanno una prescrizione quinquennale: Imu, Ici, Tari, Tasi, ad esempio, si prescrivono in 5 anni e così anche le cartelle esattoriali che ne richiedono il pagamento. Fissata in 5 anni anche la prescrizione di sanzioni amministrative, multe stradali, contributi previdenziali e assistenziali.
Solo il bollo auto (e le cartelle esattoriali che ne richiedono il pagamento) ha prescrizione in 3 anni.
I termini sopra indicati sono essenziali per capire se una cartella esattoriale è prescritta: una volta decorsi i termini dalla data di notifica, il pagamento non può essere più richiesto. Se prima che decorrano i termini, però, vi è un sollecito di pagamento, un preavviso di fermo amministrativo, di ipoteca o di pignoramento, la prescrizione si interrompe e ricomincia a decorrere dall’inizio. La prescrizione, quindi, va sempre contata dall’ultima comunicazione che richiede il pagamento che si riceve.
Cartella esattoriale e termine di efficacia
Per poter esigere il debito contenuto nella cartella esattoriale l’agente di riscossione non deve rispettare solo i termini di prescrizione del debito e della cartella stessa, ma anche i termini di efficacia della richiesta di pagamento.
Se dalla notifica della cartella esattoriale è trascorso più di un anno non si può procedere al pignoramento. Il pignoramento può essere intrapreso, infatti, solo entro 12 mesi dalla notifica della cartella. Ma attenzione, a differenza della prescrizione, decorsi i cui termini non è più possibile recuperare il debito, la cartella diventata inefficace può essere nuovamente notificata dopo che il termine di efficacia è scaduto.
Se trascorso l’anno, quindi, c’è una nuova intimazione di pagamento, si può, allora, procedere con il pignoramento. La regola generale, quindi, vuole che la cartella esattoriale abbia una sorta di scadenza a 12 mesi per promuovere atti di esecuzione forzata (pignoramento). Una volta scaduta, però, per procedere ad azioni esecutive è necessario che vi sia una nuova notifica (anch’essa efficace per 12 mesi). Il termine di efficacia vale solo per il pignoramento. Per l’ipoteca e il fermo amministrativo (che sono considerate misure cautelari) non c’è bisogno del rispetto dei 12 mesi dalla notifica della cartella esattoriale e, di fatto, il termine di efficacia non deve essere rispettato (la Corte di Cassazione, però, in alcune sentenze ha dichiarato che anche per l’ipoteca il termine dei 12 mesi dalla notifica deve essere rispettato, pena l’invalidità dell’azione cautelare).
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