Il licenziamento è un provvedimento con cui il datore di lavoro pone fine ad un rapporto lavorativo ed è individuato come un istituto del diritto del lavoro.
Con il licenziamento, dunque, il datore di lavoro può decidere di interrompere un rapporto di lavoro con un suo dipendente, ma la legge disciplina diverse tipologie di licenziamento giustificate dal verificarsi di terminate circostanze.
Infatti, il datore di lavoro, in base alle condizioni che si verificano è tenuto ad applicare una determinata fattispecie di licenziamento che dispone per il caso specifico, ricordando che in Italia sono previsti due tipi di licenziamento: collettivo ed individuale.
Di seguito riportiamo le diverse fattispecie di licenziamento individuale:
- Licenziamento disciplinare che è motivato dal comportamento del lavoratore e può essere distinto in licenziamento per giusta causa quando si verifica una circostanza tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro e licenziamento per giustificato motivo soggettivo in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali;
- Licenziamento economico anche detto licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- Licenziamento discriminatorio in caso di licenziamento illegittimo per motivi discriminatori del datore di lavoro. In questi casi, l’atto giuridico di licenziamento è nullo.